Comunicati Stampa POLITICA

SORA – VIOLAZIONE DELLO STATUTO COMUNALE, RESPINTE AL MITTENTE LE ACCUSE DEL M5S

Dallo staff del Sindaco di Sora, riceviamo e pubblichiamo:

Gli strali lanciati negli ultimi giorni dal Consigliere pentastellato Fabrizio Pintori in merito a presunte ed inesistenti violazioni dello statuto e del regolamento e lo sprezzante monito rivolto alla maggioranza di andare a studiare merita approfondimenti e precisazioni di ordine tecnico-giuridico.

Al Consigliere pentastellato giova ricordare innanzitutto che le norme, siano esse di legge, regolamento o statuto non sono enunciazion statiche, mere prescrizioni contenenti un principio, una regola, una procedura, sganciate ed avulse dal contesto nel quale operano.

Al contrario esse vanno lette ed interpretate alla luce delle modifiche di carattere legislativo che sono intervenute.

Nel caso in esame, quando lamenta maldestramente la violazione dell’art. 44 dello Statuto che prescrive l’obbligo di consultazione dei corpi intermedi, Pintori fa solo una mera e stucchevole interpretazione letterale del dictum dell’articolo: in sostanza si ferma al solo significato grammaticale, omettendo la fase più importante nell’ermeneutica del diritto, l’interpretazione sistematica, canone essenziale che tutti gli studenti di giurisprudenza hanno appreso nel corso dei loro studi.

Invero, l’interpretazione autentica consiste nel ricerca della “mens legis”, ovvero della volontà del legislatore mediante la considerazione della norma con il contesto nel quale deve operare, con le evoluzioni legislative intercorse e l’individuazione del rapporto tra le fonti del diritto.

È utile sul rapporto tra fonti del diritto rispolverare Il cattedratico Vezio Crisafulli sul quale si sono formate generazioni di operatori del diritto: gli ricordiamo che esiste una precisa gerarchia, esemplificando, Trattati internazionali, Direttive e regolamenti europei, Costituzione, Leggi, parlamentari e regionali, Statuti, Regolamenti.

Nel lamentare la violazione dell’obbligo di consultazione, Pintori commette un grossolano errore: è noto che l’obbligo di trasparenza ha assunto importanza crescente nel nostro ordinamento!

La Legge 241/1990, nota come legge sul procedimento amm.vo riconosceva il diritto di accedere agli atti amministrativi (art. 22) però con limitazioni soggettive, subordinando tale diritto all’esistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale”.

Con il Dlgs. 150/2009 la trasparenza viene intesa altresì come accessibilità totale che gli Enti devono garantire anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse.

Perchè il Consigliere Pintori si nasconde affermando che la pubblicazione del bilancio sul sito istituzionale sia insufficiente, quando invece alla luce dell’evoluzione normativa, essa permette di raggiungere una platea più ampia di cittadini?

Forse non sa che la pubblicazione sul sito è lo strumento fondamentale per assicurare ai cittadini forme di cotrollo diffuso, dando attuazione al canone costituzionale di buon andamento ed imparzialità, e quindi contribuire alla realizzazione di un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

L’illustre Costituzionalista Prof. Temistocle Martines assimilava il testo normativo ad una partitura musicale per dire che“ad un profano a chi non conosce le note, quella partitura non dirà niente, non esprimerà alcun contenuto”.

Concludendo, desta stupore e perplessità che per mera visibilità politica il cittadino Pintori arrivi a contraddirre e snaturare perfino la trasparenza e le logiche open data, pilastri ai quali questa amministrazione sta restituendo dignità ed operatività.